Art. 1.
(Disposizioni per il prepensionamento di familiari di disabili gravi).

      1. Al familiare convivente che assiste una persona con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto a una maggiorazione dell'anzianità contributiva pari al periodo necessario per il raggiungimento del requisito minimo previsto dalle disposizioni vigenti per l'accesso al pensionamento e comunque fino a un massimo di cinque anni, con accredito figurativo dei relativi contributi.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona di cui al medesimo comma 1 presente all'interno del nucleo familiare e non è cumulabile con benefìci analoghi ai fini pensionistici.
      3. Ai fini della presente legge si intende per familiare convivente della persona di cui al comma 1 il coniuge, il convivente more uxorio, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle della persona medesima.